Detrazioni e agevolazioni fiscali
Venerdì 31 maggio 2013 il Consiglio dei Ministri
ha approvato il decreto legge che, di fatto, proroga
fino al 31 dicembre 2013 la detrazione fiscale del 50% per la
ristrutturazione degli immobili (e quindi anche per gli interventi di risparmio energetico di cui all’art. 4, comma 1, lettera h).
Resta
quindi valida la possibilità di acquistare ed installare un generatore di
calore a biomassa (caldaia o stufa a legna, caldaia o stufa a pellet, caminetto
a legna o caminetto a pellet) e detrarre il 50% delle spese sostenute.
La
detrazione fiscale per le spese di riqualificazione
energetica degli edifici passa invece dal 55% al 65% dal 1 luglio 2013 e fino al 31 dicembre 2013, con l’unica eccezione per i condomini,
che avranno tempo fino al 30 giugno 2014. La
nuova detrazione del 65% esclude le spese per interventi già agevoltati
dal Conto Termico, ovvero sostituzione di impianti di riscaldamento con
pompe di calore ad alta efficienza e impianti geotermici a bassa entalpia e le
spese per la sostituzione di scaldacqua con scaldacqua a pompa di calore. Per
il resto, è tutto confermato, comprese le tipologie di intervento.
L’installazione
di pannelli solari, dunque, usufruirà
di un incentivo pari al 65% erogabile in 10 anni.
Oltre
a questo è stato introdotto anche un bonus
per l’acquisto dei mobili finalizzati all’arredo dell’immobile
ristrutturato, fino ad un tetto massimo di 10000 euro: vengono agevolati tutti i mobili e non solo, come
indicato in un primo momento, gli arredi fissi quali ad esempio armadi a muro o
cucine in muratura.
Quest’agevolazione è valida per interventi di
ristrutturazione avviati a partire dal 26 giugno 2012, ovvero da
quando è in vigore il DL 83/2012.
AGEVOLAZIONE
FISCALE IRPEF 50% (EX 36%) NEL DETTAGLIO
NOVITA’
LEGISLATIVE
Dal
1° gennaio 2012, l’agevolazione fiscale che consente la detrazione del 36%
sulle ristrutturazioni edilizie, introdotta fin dal 1998 e prorogata più volte,
è stata resa strutturale, cioè non è più soggetta, come in precedenza, a
continue proroghe. Con il Decreto Legge n. 201/2011, denominato Decreto Salva
Italia, infatti, l’agevolazione è stata resa permanente mediante l’aggiunta
dell’articolo 16-bis, al Testo Unico sulle Imposte sul Reddito (T.U.I.R.).
Dal
26 giugno 2012, inoltre, con l’entrata in vigore del Decreto Legge 83/2012,
denominato Decreto Crescita, sono state apportate numerose modifiche in merito
alla misura delle detrazioni spettanti relativamente alle spese sostenute per
gli interventi di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione
energetica.
In
particolare è stato disposto che per le spese sostenute dal 26.6.2012 (data di
entrata in vigore del Decreto in esame) al 31.12.2013 (come da nuove disposizioni D.L. n° 63/2013)
per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio la detrazione IRPEF,
disciplinata dall’art.16-bis, TUIR a decorrere dall’1.1.2012, è fissata nella
misura del 50% (anziché 36%) e spetta per una spesa massima complessiva di €
96.000 (anziché € 48.000) per ciascuna unità immobiliare.
Rammentiamo
che la detrazione IRPEF del 50% per gli interventi di recupero del patrimonio
edilizio è valida fino al 31.12.2013 (come da nuove disposizioni D.L. n°
63/2013) e che dal 1.1.2014 la detrazione tornerà al 36%, così come la spesa
massima complessiva tornerà al limite di € 48.000.
Inoltre,
sempre dal 1.1.2014, anche per gli interventi di riqualificazione energetica
degli edifici esistenti la detrazione verrà uniformata al 36%, sempre con un
limite di spesa massima complessiva € 48.000.
Tra
le altre recenti novità segnaliamo:
•
l’abolizione dell’obbligo di invio della comunicazione di inizio lavori al
Centro operativo di Pescara
•
la riduzione della percentuale (dal 10 al 4%) della ritenuta d’acconto sui
bonifici che banche e Poste hanno l’obbligo di operare
•
l’eliminazione dell’obbligo di indicare il costo della manodopera, in maniera
distinta, nella fattura emessa dall’impresa che esegue i lavori
•
la facoltà riconosciuta al venditore, nel caso in cui l’unità immobiliare sulla
quale sono stati eseguiti i lavori sia ceduta prima che sia trascorso l’intero
periodo di godimento della detrazione, di scegliere se continuare a usufruire
delle detrazioni non ancora utilizzate o trasferire il diritto all’acquirente
(persona fisica) dell’immobile
•
l’obbligo per tutti i contribuenti di ripartire l’importo detraibile in 10
quote annuali; dal 2012 non è più prevista per i contribuenti di 75 e 80 anni
la possibilità di ripartire la detrazione, rispettivamente, in 5 o 3 quote
annuali
•
l’estensione dell’agevolazione agli interventi necessari alla ricostruzione o
al ripristino dell’immobile danneggiato a seguito di eventi calamitosi, se è
stato dichiarato lo stato di emergenza.
1) IN COSA CONSISTE
L’agevolazione
consiste nella possibilità di detrarre dall’Irpef (l’imposta sul reddito delle
persone fisiche) una parte degli oneri sostenuti per la ristrutturazione di
abitazioni e di parti comuni degli edifici residenziali, situati nel territorio
dello Stato.
La
detrazione è pari al 50% delle somme spese e spetta fino a un massimo non
superiore a 96.000 euro per ciascuna unità immobiliare (fino al 31.12.2013).
Questo importo va suddiviso fra tutti i soggetti, aventi diritto alla
detrazione, che hanno sostenuto le spese (ad esempio marito e moglie
cointestatari di un’abitazione possono calcolare la detrazione spettante
sull’ammontare complessivo di spesa di 96.000 euro).
Se
gli interventi realizzati in ciascun anno consistono nella prosecuzione di
lavori iniziati in anni precedenti, il limite massimo delle spese detraibili
deve tenere conto delle spese già sostenute negli anni precedenti si avrà
diritto all’agevolazione solo per la parte di spesa che non superi il limite
complessivo di 96.000 euro.
L’agevolazione
può essere richiesta per le spese sostenute nell’anno, secondo il criterio di
cassa.
La
detrazione deve essere ripartita in dieci quote annuali di pari importo,
nell’anno in cui è stata sostenuta la spesa e in quelli successivi.
La
possibilità, per contribuenti di età non inferiore a 75 e 80 anni di ripartire
la detrazione in cinque o tre rate annuali di pari importo, dal 1° gennaio 2012
non è più prevista.
2) A CHI SPETTA
Trattandosi
di una detrazione dall’Irpef lorda, sono ammessi a fruirne tutti coloro che
sono assoggettati all’imposta sul reddito delle persone fisiche, residenti o
meno sul territorio dello Stato. Va precisato che si tratta effettivamente di
una detrazione dall’imposta e non di un rimborso; ciascun contribuente ha
perciò diritto a detrarre annualmente la quota spettante nei limiti
dell’imposta dovuta per l’anno in questione, cioè non è ammesso il rimborso di
somme eccedenti l’imposta. Per poter beneficiare della detrazione è necessario
essere proprietari o titolari di altro diritto reale sull’unità abitativa
oggetto di intervento e cioè:
•
proprietari o nudi proprietari
•
titolari di un diritto reale di godimento (usufrutto, uso, abitazione o
superficie)
•
locatari o comodatari
•
soci di cooperative divise e indivise
•
soci delle società semplici
•
imprenditori individuali, per gli immobili non rientranti fra i beni
strumentali o merce.
Ha
diritto alla detrazione anche il familiare convivente del possessore o
detentore dell’immobile oggetto dell’intervento, purché sostenga le spese e
siano a lui intestati bonifici e fatture. In questo caso, ferme restando le
altre condizioni, la detrazione spetta anche se le abilitazioni comunali sono
intestate al proprietario dell’immobile e non al familiare che usufruisce della
detrazione.
3) PER QUALI LAVORI
I
lavori per i quali spetta l’agevolazione fiscale, elencati dall’art. 16-bis,
del Testo Unico sulle Imposte sul Reddito (T.U.I.R.), sono quelli:
a)
di cui alle lett. a) b) c) e d) dell'articolo 3 del decreto del Presidente
della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, effettuati sulle parti comuni di
edificio residenziale di cui all'articolo 1117, n. 1), del codice civile;
b)
di cui alle lettere b) (interventi di manutenzione straordinaria), c)
(interventi di restauro e di risanamento conservativo) e d) (interventi di
ristrutturazione edilizia), dell'articolo 3 del decreto del Presidente della
Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, effettuati sulle singole unità immobiliari
residenziali di qualsiasi categoria catastale, anche rurali, e sulle loro pertinenze;
c)
necessari alla ricostruzione o al ripristino dell'immobile danneggiato a
seguito di eventi calamitosi, anche se non rientranti nelle categorie indicate
alle lettere a) e b) precedenti, a condizione che sia stato dichiarato lo stato
di emergenza;
d)
relativi alla realizzazione di autorimesse o posti auto pertinenziali anche a
proprietà comune;
e)
finalizzati alla eliminazione delle barriere architettoniche, aventi ad oggetto
ascensori e montacarichi, alla realizzazione di ogni strumento che, attraverso
la comunicazione, la robotica e ogni altro mezzo di tecnologia più avanzata,
sia adatto a favorire la mobilità interna ed esterna all'abitazione per le
persone portatrici di handicap in situazioni di gravità, ai sensi dell'articolo
3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104;
f)
relativi all'adozione di misure finalizzate a prevenire il rischio del
compimento di atti illeciti da parte di terzi;
g)
relativi alla realizzazione di opere finalizzate alla cablatura degli edifici,
al contenimento dell'inquinamento acustico;
h)
relativi alla realizzazione di opere finalizzate al conseguimento di risparmi
energetici con particolare riguardo all'installazione di impianti basati
sull'impiego delle fonti rinnovabili di energia. Le predette opere possono
essere realizzate anche in assenza di opere edilizie propriamente dette,
acquisendo idonea documentazione attestante il conseguimento di risparmi
energetici in applicazione della normativa vigente in materia;
i)
relativi all'adozione di misure antisismiche con particolare riguardo
all'esecuzione di opere per la messa in sicurezza statica, in particolare sulle
parti strutturali, per la redazione della documentazione obbligatoria atta a
comprovare la sicurezza statica del patrimonio edilizio, nonché per la realizzazione
degli interventi necessari al rilascio della suddetta documentazione. Gli
interventi relativi all'adozione di misure antisismiche e all'esecuzione di
opere per la messa in sicurezza statica devono essere realizzati sulle parti
strutturali degli edifici o complessi di edifici collegati strutturalmente e
comprendere interi edifici e, ove riguardino i centri storici, devono essere
eseguiti sulla base di progetti unitari e non su singole unità immobiliari;
l)
di bonifica dall'amianto e di esecuzione di opere volte ad evitare gli
infortuni domestici.
Pertanto,
come indicato alla lettera b) in caso di manutenzione straordinaria, restauro e
risanamento conservativo o ristrutturazione edilizia, la detrazione del 50%
riguarda anche LE SPESE SOSTENUTE PER L’ACQUISTO E L’INSTALLAZIONE DI UN
CAMINETTO O DI UNA STUFA, COMPRESA LA REALIZZAZIONE O IL RIFACIMENTO DELLA
CANNA FUMARIA. IN QUESTO CASO LA DETRAZIONE E’ AMMESSA PER L’ACQUISTO E PER
L’INSTALLAZIONE DI TUTTI I NOSTRI CAMINETTI E STUFE A LEGNA ED A PELLET.
Inoltre,
la detrazione del 50% compete ai nostri prodotti, anche in assenza di opere
edilizie, come indicato espressamente nel punto h), in applicazione della
normativa vigente in materia di risparmi energetici.
IN
QUESTO CASO LA DETRAZIONE E’ AMMESSA PER L’ACQUISTO E PER L’INSTALLAZIONE DEI
NOSTRI CAMINETTI E STUFE A LEGNA ED A PELLET CON UN RENDIMENTO, MISURATO CON
METODO DIRETTO, NON INFERIORE AL 70% (l’elenco dei nostri prodotti che
soddisfano tale requisito è allegato al presente documento).
4) COSA OCCORRE PER FRUIRE
DELLA DETRAZIONE
Gli
adempimenti previsti per richiedere la detrazione sulle spese di
ristrutturazione sono stati semplificati e ridotti.
In
particolare, dal 13 maggio 2011 sono stati soppressi l’obbligo dell’invio della
comunicazione di inizio lavori all’Agenzia delle Entrate e quello di indicare
il costo della manodopera, in maniera distinta, nella fattura emessa
dall’impresa che esegue i lavori.
In
luogo dell’invio della comunicazione di inizio lavori al Centro operativo di
Pescara, è sufficiente indicare nella dichiarazione dei redditi i dati
catastali identificativi dell’immobile e, se i lavori sono effettuati dal
detentore, gli estremi di registrazione dell’atto che ne costituisce titolo e
gli altri dati richiesti per il controllo della detrazione.
Inoltre,
occorre conservare ed esibire, a richiesta degli uffici, i documenti indicati
nel provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 2 novembre 2011
che prevede, in pratica, che, oltre ai documenti indicati più avanti
(comunicazione all’Asl, fatture e ricevute comprovanti le spese sostenute,
ricevute dei bonifici di pagamento), il contribuente deve essere in possesso
di:
•
domanda di accatastamento (se l’immobile non è ancora censito)
•
ricevute di pagamento dell’Ici o dell’IMU, se dovute
•
attestato del produttore
•
delibera assembleare di approvazione dell’esecuzione dei lavori (per gli
interventi su parti comuni di edifici residenziali) e tabella millesimale di
ripartizione delle spese
•
dichiarazione di consenso del possessore dell’immobile all’esecuzione dei
lavori, per gli interventi effettuati dal detentore dell’immobile, se diverso
dai familiari conviventi
•
abilitazioni amministrative richieste dalla vigente legislazione edilizia in
relazione alla tipologia di lavori da realizzare (concessioni, autorizzazioni,
eccetera) o, se la normativa non prevede alcun titolo abilitativo,
dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà in cui indicare la data di
inizio dei lavori e attestare che gli interventi realizzati rientrano tra
quelli agevolabili.
4.a)
Deve essere inviata all’Azienda sanitaria locale competente per territorio una
comunicazione con raccomandata A.R. con le seguenti informazioni:
•
generalità del committente dei lavori e ubicazione degli stessi
•
natura dell’intervento da realizzare
•
dati identificativi dell’impresa esecutrice dei lavori con esplicita assunzione
di responsabilità, da parte della medesima, in ordine al rispetto degli
obblighi posti dalla vigente normativa in materia di sicurezza sul lavoro e
contribuzione
•
data di inizio dell’intervento di recupero.
La
comunicazione non deve essere effettuata in tutti i casi in cui i decreti
legislativi relativi alle condizioni di sicurezza nei cantieri non prevedono
l’obbligo della notifica preliminare alla Asl.
4.b)
Per fruire della detrazione è necessario che i pagamenti siano effettuati
esclusivamente con bonifico bancario o postale da cui risultino:
•
causale del versamento
•
codice fiscale del soggetto che paga
•
codice fiscale o numero di partita Iva del beneficiario del pagamento
Le
spese che non è possibile pagare con bonifico (per esempio, oneri di
urbanizzazione, diritti pagati per concessioni, autorizzazioni e denunce di
inizio lavori, ritenute fiscali sugli onorari dei professionisti, imposte di
bollo) possono essere pagate con altre modalità.
Al
momento del pagamento del bonifico, banche e poste devono operare una ritenuta
a titolo di acconto dell’imposta dovuta dall’impresa che effettua i lavori. Dal
6 luglio 2011 (data di entrata in vigore del decreto legge n. 98/2011) questa
ritenuta è pari al 4%.
4.c)
Altri adempimenti
I
contribuenti interessati devono conservare, oltre alla ricevuta del bonifico,
le fatture o le ricevute fiscali relative alle spese effettuate per la
realizzazione dei lavori di ristrutturazione. Questi documenti, che devono
essere intestati alle persone che fruiscono della detrazione, potrebbero essere
richiesti, infatti, dagli uffici finanziari che controllano le loro
dichiarazioni dei redditi.
Per
gli interventi realizzati sulle parti comuni condominiali il contribuente, in
luogo di tutta la documentazione prevista, può utilizzare una certificazione
rilasciata dall’amministratore del condominio, in cui lo stesso attesti di
avere adempiuto a tutti gli obblighi previsti e indichi la somma di cui il
contribuente può tenere conto ai fini della detrazione.