ULTIME NOVITA'

Detrazioni e agevolazioni fiscali


DETRAZIONI 50% E RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA 65%

Venerdì 31 maggio 2013 il Consiglio dei Ministri ha approvato il decreto legge che, di fatto, proroga fino al 31 dicembre 2013 la detrazione fiscale del 50% per la ristrutturazione degli immobili (e quindi anche per gli interventi di risparmio energetico di cui all’art. 4, comma 1, lettera h).
Resta quindi valida la possibilità di acquistare ed installare un generatore di calore a biomassa (caldaia o stufa a legna, caldaia o stufa a pellet, caminetto a legna o caminetto a pellet) e detrarre il 50% delle spese sostenute.

La detrazione fiscale per le spese di riqualificazione energetica degli edifici passa invece dal 55% al 65% dal 1 luglio 2013 e fino al 31 dicembre 2013, con l’unica eccezione per i condomini, che avranno tempo fino al 30 giugno 2014. La nuova detrazione del 65% esclude le spese per interventi già agevoltati dal Conto Termico, ovvero sostituzione di impianti di riscaldamento con pompe di calore ad alta efficienza e impianti geotermici a bassa entalpia e le spese per la sostituzione di scaldacqua con scaldacqua a pompa di calore. Per il resto, è tutto confermato, comprese le tipologie di intervento.
L’installazione di pannelli solari, dunque, usufruirà di un incentivo pari al 65% erogabile in 10 anni.
Oltre a questo è stato introdotto anche un bonus per l’acquisto dei mobili finalizzati all’arredo dell’immobile ristrutturato, fino ad un tetto massimo di 10000 euro: vengono agevolati tutti i mobili e non solo, come indicato in un primo momento, gli arredi fissi quali ad esempio armadi a muro o cucine in muratura.
Quest’agevolazione è valida per interventi di ristrutturazione avviati a partire dal 26 giugno 2012, ovvero da quando è in vigore il DL 83/2012.

AGEVOLAZIONE FISCALE IRPEF 50% (EX 36%) NEL DETTAGLIO

NOVITA’ LEGISLATIVE

Dal 1° gennaio 2012, l’agevolazione fiscale che consente la detrazione del 36% sulle ristrutturazioni edilizie, introdotta fin dal 1998 e prorogata più volte, è stata resa strutturale, cioè non è più soggetta, come in precedenza, a continue proroghe. Con il Decreto Legge n. 201/2011, denominato Decreto Salva Italia, infatti, l’agevolazione è stata resa permanente mediante l’aggiunta dell’articolo 16-bis, al Testo Unico sulle Imposte sul Reddito (T.U.I.R.).
Dal 26 giugno 2012, inoltre, con l’entrata in vigore del Decreto Legge 83/2012, denominato Decreto Crescita, sono state apportate numerose modifiche in merito alla misura delle detrazioni spettanti relativamente alle spese sostenute per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica.
In particolare è stato disposto che per le spese sostenute dal 26.6.2012 (data di entrata in vigore del Decreto in esame) al 31.12.2013  (come da nuove disposizioni D.L. n° 63/2013) per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio la detrazione IRPEF, disciplinata dall’art.16-bis, TUIR a decorrere dall’1.1.2012, è fissata nella misura del 50% (anziché 36%) e spetta per una spesa massima complessiva di € 96.000 (anziché € 48.000) per ciascuna unità immobiliare.

Rammentiamo che la detrazione IRPEF del 50% per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio è valida fino al 31.12.2013 (come da nuove disposizioni D.L. n° 63/2013) e che dal 1.1.2014 la detrazione tornerà al 36%, così come la spesa massima complessiva tornerà al limite di € 48.000.

Inoltre, sempre dal 1.1.2014, anche per gli interventi di riqualificazione energetica degli edifici esistenti la detrazione verrà uniformata al 36%, sempre con un limite di spesa massima complessiva € 48.000.

Tra le altre recenti novità segnaliamo:
• l’abolizione dell’obbligo di invio della comunicazione di inizio lavori al Centro operativo di Pescara
• la riduzione della percentuale (dal 10 al 4%) della ritenuta d’acconto sui bonifici che banche e Poste hanno l’obbligo di operare
• l’eliminazione dell’obbligo di indicare il costo della manodopera, in maniera distinta, nella fattura emessa dall’impresa che esegue i lavori
• la facoltà riconosciuta al venditore, nel caso in cui l’unità immobiliare sulla quale sono stati eseguiti i lavori sia ceduta prima che sia trascorso l’intero periodo di godimento della detrazione, di scegliere se continuare a usufruire delle detrazioni non ancora utilizzate o trasferire il diritto all’acquirente (persona fisica) dell’immobile
• l’obbligo per tutti i contribuenti di ripartire l’importo detraibile in 10 quote annuali; dal 2012 non è più prevista per i contribuenti di 75 e 80 anni la possibilità di ripartire la detrazione, rispettivamente, in 5 o 3 quote annuali
• l’estensione dell’agevolazione agli interventi necessari alla ricostruzione o al ripristino dell’immobile danneggiato a seguito di eventi calamitosi, se è stato dichiarato lo stato di emergenza.

1) IN COSA CONSISTE
L’agevolazione consiste nella possibilità di detrarre dall’Irpef (l’imposta sul reddito delle persone fisiche) una parte degli oneri sostenuti per la ristrutturazione di abitazioni e di parti comuni degli edifici residenziali, situati nel territorio dello Stato.
La detrazione è pari al 50% delle somme spese e spetta fino a un massimo non superiore a 96.000 euro per ciascuna unità immobiliare (fino al 31.12.2013). Questo importo va suddiviso fra tutti i soggetti, aventi diritto alla detrazione, che hanno sostenuto le spese (ad esempio marito e moglie cointestatari di un’abitazione possono calcolare la detrazione spettante sull’ammontare complessivo di spesa di 96.000 euro).
Se gli interventi realizzati in ciascun anno consistono nella prosecuzione di lavori iniziati in anni precedenti, il limite massimo delle spese detraibili deve tenere conto delle spese già sostenute negli anni precedenti si avrà diritto all’agevolazione solo per la parte di spesa che non superi il limite complessivo di 96.000 euro.
L’agevolazione può essere richiesta per le spese sostenute nell’anno, secondo il criterio di cassa.
La detrazione deve essere ripartita in dieci quote annuali di pari importo, nell’anno in cui è stata sostenuta la spesa e in quelli successivi.
La possibilità, per contribuenti di età non inferiore a 75 e 80 anni di ripartire la detrazione in cinque o tre rate annuali di pari importo, dal 1° gennaio 2012 non è più prevista.

2) A CHI SPETTA
Trattandosi di una detrazione dall’Irpef lorda, sono ammessi a fruirne tutti coloro che sono assoggettati all’imposta sul reddito delle persone fisiche, residenti o meno sul territorio dello Stato. Va precisato che si tratta effettivamente di una detrazione dall’imposta e non di un rimborso; ciascun contribuente ha perciò diritto a detrarre annualmente la quota spettante nei limiti dell’imposta dovuta per l’anno in questione, cioè non è ammesso il rimborso di somme eccedenti l’imposta. Per poter beneficiare della detrazione è necessario essere proprietari o titolari di altro diritto reale sull’unità abitativa oggetto di intervento e cioè:
• proprietari o nudi proprietari
• titolari di un diritto reale di godimento (usufrutto, uso, abitazione o superficie)
• locatari o comodatari
• soci di cooperative divise e indivise
• soci delle società semplici
• imprenditori individuali, per gli immobili non rientranti fra i beni strumentali o merce.
Ha diritto alla detrazione anche il familiare convivente del possessore o detentore dell’immobile oggetto dell’intervento, purché sostenga le spese e siano a lui intestati bonifici e fatture. In questo caso, ferme restando le altre condizioni, la detrazione spetta anche se le abilitazioni comunali sono intestate al proprietario dell’immobile e non al familiare che usufruisce della detrazione.

3) PER QUALI LAVORI
I lavori per i quali spetta l’agevolazione fiscale, elencati dall’art. 16-bis, del Testo Unico sulle Imposte sul Reddito (T.U.I.R.), sono quelli:
a) di cui alle lett. a) b) c) e d) dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, effettuati sulle parti comuni di edificio residenziale di cui all'articolo 1117, n. 1), del codice civile;
b) di cui alle lettere b) (interventi di manutenzione straordinaria), c) (interventi di restauro e di risanamento conservativo) e d) (interventi di ristrutturazione edilizia), dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, effettuati sulle singole unità immobiliari residenziali di qualsiasi categoria catastale, anche rurali, e sulle loro pertinenze;
c) necessari alla ricostruzione o al ripristino dell'immobile danneggiato a seguito di eventi calamitosi, anche se non rientranti nelle categorie indicate alle lettere a) e b) precedenti, a condizione che sia stato dichiarato lo stato di emergenza;
d) relativi alla realizzazione di autorimesse o posti auto pertinenziali anche a proprietà comune;
e) finalizzati alla eliminazione delle barriere architettoniche, aventi ad oggetto ascensori e montacarichi, alla realizzazione di ogni strumento che, attraverso la comunicazione, la robotica e ogni altro mezzo di tecnologia più avanzata, sia adatto a favorire la mobilità interna ed esterna all'abitazione per le persone portatrici di handicap in situazioni di gravità, ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104;
f) relativi all'adozione di misure finalizzate a prevenire il rischio del compimento di atti illeciti da parte di terzi;
g) relativi alla realizzazione di opere finalizzate alla cablatura degli edifici, al contenimento dell'inquinamento acustico;
h) relativi alla realizzazione di opere finalizzate al conseguimento di risparmi energetici con particolare riguardo all'installazione di impianti basati sull'impiego delle fonti rinnovabili di energia. Le predette opere possono essere realizzate anche in assenza di opere edilizie propriamente dette, acquisendo idonea documentazione attestante il conseguimento di risparmi energetici in applicazione della normativa vigente in materia;
i) relativi all'adozione di misure antisismiche con particolare riguardo all'esecuzione di opere per la messa in sicurezza statica, in particolare sulle parti strutturali, per la redazione della documentazione obbligatoria atta a comprovare la sicurezza statica del patrimonio edilizio, nonché per la realizzazione degli interventi necessari al rilascio della suddetta documentazione. Gli interventi relativi all'adozione di misure antisismiche e all'esecuzione di opere per la messa in sicurezza statica devono essere realizzati sulle parti strutturali degli edifici o complessi di edifici collegati strutturalmente e comprendere interi edifici e, ove riguardino i centri storici, devono essere eseguiti sulla base di progetti unitari e non su singole unità immobiliari;
l) di bonifica dall'amianto e di esecuzione di opere volte ad evitare gli infortuni domestici.

Pertanto, come indicato alla lettera b) in caso di manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo o ristrutturazione edilizia, la detrazione del 50% riguarda anche LE SPESE SOSTENUTE PER L’ACQUISTO E L’INSTALLAZIONE DI UN CAMINETTO O DI UNA STUFA, COMPRESA LA REALIZZAZIONE O IL RIFACIMENTO DELLA CANNA FUMARIA. IN QUESTO CASO LA DETRAZIONE E’ AMMESSA PER L’ACQUISTO E PER L’INSTALLAZIONE DI TUTTI I NOSTRI CAMINETTI E STUFE A LEGNA ED A PELLET.

Inoltre, la detrazione del 50% compete ai nostri prodotti, anche in assenza di opere edilizie, come indicato espressamente nel punto h), in applicazione della normativa vigente in materia di risparmi energetici.
IN QUESTO CASO LA DETRAZIONE E’ AMMESSA PER L’ACQUISTO E PER L’INSTALLAZIONE DEI NOSTRI CAMINETTI E STUFE A LEGNA ED A PELLET CON UN RENDIMENTO, MISURATO CON METODO DIRETTO, NON INFERIORE AL 70% (l’elenco dei nostri prodotti che soddisfano tale requisito è allegato al presente documento).

4) COSA OCCORRE PER FRUIRE DELLA DETRAZIONE
Gli adempimenti previsti per richiedere la detrazione sulle spese di ristrutturazione sono stati semplificati e ridotti.
In particolare, dal 13 maggio 2011 sono stati soppressi l’obbligo dell’invio della comunicazione di inizio lavori all’Agenzia delle Entrate e quello di indicare il costo della manodopera, in maniera distinta, nella fattura emessa dall’impresa che esegue i lavori.
In luogo dell’invio della comunicazione di inizio lavori al Centro operativo di Pescara, è sufficiente indicare nella dichiarazione dei redditi i dati catastali identificativi dell’immobile e, se i lavori sono effettuati dal detentore, gli estremi di registrazione dell’atto che ne costituisce titolo e gli altri dati richiesti per il controllo della detrazione.
Inoltre, occorre conservare ed esibire, a richiesta degli uffici, i documenti indicati nel provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 2 novembre 2011 che prevede, in pratica, che, oltre ai documenti indicati più avanti (comunicazione all’Asl, fatture e ricevute comprovanti le spese sostenute, ricevute dei bonifici di pagamento), il contribuente deve essere in possesso di:
• domanda di accatastamento (se l’immobile non è ancora censito)
• ricevute di pagamento dell’Ici o dell’IMU, se dovute
• attestato del produttore
• delibera assembleare di approvazione dell’esecuzione dei lavori (per gli interventi su parti comuni di edifici residenziali) e tabella millesimale di ripartizione delle spese
• dichiarazione di consenso del possessore dell’immobile all’esecuzione dei lavori, per gli interventi effettuati dal detentore dell’immobile, se diverso dai familiari conviventi
• abilitazioni amministrative richieste dalla vigente legislazione edilizia in relazione alla tipologia di lavori da realizzare (concessioni, autorizzazioni, eccetera) o, se la normativa non prevede alcun titolo abilitativo, dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà in cui indicare la data di inizio dei lavori e attestare che gli interventi realizzati rientrano tra quelli agevolabili.

4.a) Deve essere inviata all’Azienda sanitaria locale competente per territorio una comunicazione con raccomandata A.R. con le seguenti informazioni:
• generalità del committente dei lavori e ubicazione degli stessi
• natura dell’intervento da realizzare
• dati identificativi dell’impresa esecutrice dei lavori con esplicita assunzione di responsabilità, da parte della medesima, in ordine al rispetto degli obblighi posti dalla vigente normativa in materia di sicurezza sul lavoro e contribuzione
• data di inizio dell’intervento di recupero.

La comunicazione non deve essere effettuata in tutti i casi in cui i decreti legislativi relativi alle condizioni di sicurezza nei cantieri non prevedono l’obbligo della notifica preliminare alla Asl.

4.b) Per fruire della detrazione è necessario che i pagamenti siano effettuati esclusivamente con bonifico bancario o postale da cui risultino:
• causale del versamento
• codice fiscale del soggetto che paga
• codice fiscale o numero di partita Iva del beneficiario del pagamento

Le spese che non è possibile pagare con bonifico (per esempio, oneri di urbanizzazione, diritti pagati per concessioni, autorizzazioni e denunce di inizio lavori, ritenute fiscali sugli onorari dei professionisti, imposte di bollo) possono essere pagate con altre modalità.
Al momento del pagamento del bonifico, banche e poste devono operare una ritenuta a titolo di acconto dell’imposta dovuta dall’impresa che effettua i lavori. Dal 6 luglio 2011 (data di entrata in vigore del decreto legge n. 98/2011) questa ritenuta è pari al 4%.

4.c) Altri adempimenti
I contribuenti interessati devono conservare, oltre alla ricevuta del bonifico, le fatture o le ricevute fiscali relative alle spese effettuate per la realizzazione dei lavori di ristrutturazione. Questi documenti, che devono essere intestati alle persone che fruiscono della detrazione, potrebbero essere richiesti, infatti, dagli uffici finanziari che controllano le loro dichiarazioni dei redditi.
Per gli interventi realizzati sulle parti comuni condominiali il contribuente, in luogo di tutta la documentazione prevista, può utilizzare una certificazione rilasciata dall’amministratore del condominio, in cui lo stesso attesti di avere adempiuto a tutti gli obblighi previsti e indichi la somma di cui il contribuente può tenere conto ai fini della detrazione.